Licenziamento illegittimo per rifiuto full-time o part-time
Sentenza di Cassazione chiarisce l'obbligo di consenso tra le parti in caso di trasformazione da part-time a full-time e viceversa.
Con Ordinanza n. 10142/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore part-time che non accetti di modificare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (full-time), così come non è inammissibile la trasformazione inversa qualora imposta: l’orario di lavoro caratterizza le modalità lavorative e dunque un’eventuale trasformazione deve obbligatoriamente essere concordata tra le parti. La variazione è inammissibile senza il consenso dell’interessato, come spiega il D.lgs. 61/2000 all’art.5:
" Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. "
Diritto al rifiuto
Questo significa che, nell’ottica di tutelare e incentivare il rapporto di lavoro part-time, il lavoratore ha il diritto al rifiuto di un prolungamento dell’orario senza che ciò sia causa di licenziamento.
Neppure nel caso in cui un contratto collettivo aziendale preveda il mutamento del regime orario a part-time come strumento alternativoalla collocazione in mobilità la regola della necessaria acquisizione del consenso scritto del lavoratore è stata ritenuta derogabile e, in applicazione della citata disposizione, si è sempre ritenuto che il rifiuto della trasformazione del rapporto non costituisse giustificato motivo di licenziamento (cfr. Cass. 14/07/2014 n. 16089 ed ivi le richiamate Cass. 12/07/2006, n. 16169, 17/03/2003 n. 3898).
Per la Cassazione, il rifiuto alla modifica unilaterale non costituisce giustificato motivo di licenziamento neppure in caso di licenziamenti collettivi.
di Redazione PMI.It