Rimborsi da 730: regole e scadenze
Rimborsi fiscali da 730: le istruzioni delle Entrate su comunicazioni dei dati contabili per i conguagli ai sostituti anche attraverso CAF e intermediari.
I sostituti d’imposta, per poter effettuare i conguagli fiscali da 730, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti, anche se hanno prestato assistenza fiscale diretta, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per questo è necessario che CAF/professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai dipendenti comunichino all’Agenzia delle Entrate la sede telematica per la ricezione dei dati.
Modello CSO
La comunicazione della sede telematica, o la sua variazione, si effettua di norma utilizzando l’apposito modello CSO (Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate). Per il 2019, il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” di riferimento è quello allegato al Provvedimento n. 58168/2019 con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione.
La comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico negli anni 2011 e seguenti o hanno trasmesso, a partire dal 2015, il quadro CT della Certificazione Unica, che va utilizzato solo in caso di prima comunicazione.
Con la circolare n. 3/2019, che si ricollega alla precedente circolare n. 4/2018 (in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali), le Entrate hanno chiarito che, in caso di cancellazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’indirizzo telematico per mancato aggiornamento, il sostituto d’imposta, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche, dovrà compilare l’apposito quadro CT per comunicare il nuovo recapito presso cui ricevere gli esiti contabili dei 730 dei propri dipendenti.
Come chiarito nella Risoluzione n. 51/E/2017, se il sostituto d’imposta ha inviato il modello CSO ma non ha comunicato la sede telematica, l’attestazione delle Entrate potrà essere comunque fornita fino al 31 luglio. Dopo tale data, all’intermediario sarà rilasciata ricevuta contabile con i dati attestati ed eventualmente quelli da 730-4, con ricevuta di riepilogo mensile. Per i dati contabili che il Fisco non è riuscito a fornire al sostituto d’imposta, in pratica, saranno CAF o professionisti ad effettuare la comunicazione, attraverso i canali tradizionali (e-mail, fax).
In pratica, anche se un datore di lavoro non comunica al Fisco l’indirizzo presso cui ricevere le informazioni utili a provvedere ai conguagli fiscali da 730 (rimborsi IRPEF), tali dati contabili gli saranno comunque inoltrati dal CAF o dall’intermediario finanziario che ha provveduto a trasmettere la dichiarazione dei redditi.
(Fonte PMI.IT del 180719)