Fondo perduto Sostegni bis: tutorial per compilare la domanda via web
Guida alla procedura web per il contributo a fondo perduto su domanda del Sostegni bis: accesso, compilazione, invio, ricevuta.
La compilazione della domanda telematica per i contributi a fondo perduto non automatici previsti dal dl Sostegni bis presenta diversi aspetti di complessità, soprattutto relativi ai requisiti sugli aiuti di stato (Temporary Framework). E ci sono differenze rispetto alla procedura per il primo ristoro: per esempio, non si indica l’apertura della partita IVA dopo il 2018, perché è sempre richiesto il calo di fatturato del 30%. La novità è il periodo a cui viene parametrata la flessione dei ricavi, non l’intero 2020 ma i 12 mesi di maggior incidenza del Covid, dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 (rispetto ai 12 mesi precedenti).
Vediamo i passi da seguire per compilare la domanda via web per il contributo a fondo perduto previsto dai commi da 5 a 13 dell’articolo 1 del dl 73/2021, da richiedersi entro il 2 settembre (procedura attiva dal 5 luglio).
Guida alla compilazione della domanda telematica
L’accesso alla procedura va effettuato attraverso il portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le proprie credenziali (SPID – Sistema pubblico di identità digitale; CIE – Carta d’identità elettronica; CNS – Carta nazionale dei servizi). E’ possibile anche delegare un intermediario, il quale effettuerà l’accesso scegliendo l’utenza di lavoro relativa al codice fiscale del soggetto richiedente (opzione “Delega diretta”).
Dopo aver effettuato l’accesso, si sceglie il pulsante Contributo a fondo perduto, cliccando sul link “Servizi per compilare e trasmettere l’istanza”.
Si apre una pagina con diverse opzioni di indennizzi a fondo perduto: si seleziona la voce “Predisponi l’istanza per il contributo” nel box dedicato al contributo decreto Sostegni bis stagionali, articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto legge 73/2021.
A questo punto compare una schermata nella quale bisogna inserire i dati in base ai quali verrà calcolato e versato il contributo. Qui ci sono i campi relativi alla scelta fra versamento in conto corrente o utilizzo come credito d’imposta e quelli in cui inserire l’importo medio di fatturato relativo alle operazioni dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020 e dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021. Barrando il campo “soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell’articolo 1 del dl 73 2021“, si indica il possesso dei seguenti requisiti (in base al comma 6 dell’articolo 1 del dl 73/2020):
- partita IVA attiva al 26 maggio 2021,
- non essere un ente pubblico,
- non essere intermediari finanziari e società di partecipazioni.
Dopo aver cliccato a fondo pagina sul tasto Acquisisci i dati, si apre la pagina relativa alla dichiarazione. Bisogna indicare in base a quale sezione di Temporary Framework (legge Ue sugli aiuti di stato) si chiede l’indennizzo:
- 3.1: aiuti di importo limitato. Fino a 1,8 milioni per singola imprese (sommando i vari contributi richiesti), oppure 225mila euro per l’agricoltura o 270mila euro per la pesca e l’acquacoltura.
- 3.12: Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”: qui il massimale è 10mila euro, e ci sono anche una serie di altri requisiti. Per esempio, gli aiuti non devono superare il 70 % dei costi fissi non coperti, oppure il 90% nel caso di microimprese e piccole imprese.
A seconda dell’opzione scelta, bisogna compilare la relativa tendina, fra le due previste. Nel caso in cui il contributo richiesto superi il tetto massimo applicabile relativo alla propria sezione del Temporary Framework, bisogna indicare il minor importo richiesto nell’apposito spazio.
Infine, si compila il quadro A, nel quale si elencano gli aiuti di stato ricevuti. Le diverse misure che concorrono ai tetti sopra descritti sono già indicate nel modulo. Per ognuna, si specifica se sono nell’ambito del quadro 3.1 o 3,12 del Temporary Framework, e le date di inizio e fine del periodo ammissibile. Nel caso in cui non vengano indicate queste date, il periodo ammissibile si intende corrispondente al periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021.
Se il richiedente appartiene a un’impresa unica (in base alla relativa nozione europea), deve compilare anche il quadro B, indicando il codice fiscale di tutti i soggetti che appartengono all’impresa unica.
Dopo aver terminato la compilazione, bisogna controllare attentamente il riepilogo e cliccare sul tasto “Invia istanza”. Attenzione: sulle istanze presentate per la richiesta di precedenti contributi a fondo perduto, l’Agenzia delle entrate ha riscontrato frequenti errori nei dati indicati, in particolare relativamente al codice fiscale del soggetto richiedente e all’Iban, soprattutto nei casi di istanze inviate per più soggetti da parte dell’intermediario. Pertanto, per evitare errori non facilmente rimediabili, si invita a effettuare un’accurata rilettura e verifica dei dati indicati, prima di procedere a inviare l’istanza.
Dopo l’invio, si consiglia di selezionare il tasto “Stampa”, per conservarne una copia (anche elettronica, in formato pdf). Sulla stampa prodotta, oltre ai dati indicati sull’istanza, è riportato il protocollo di trasmissione (posizioni riquadrate in rosso).
In ogni caso, il sistema invia un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza. Successivamente, arriva un primo esito che è relativo a un controllo formale, e può essere di “scarto” (esito negativo), oppure di presa in carico. Dopo la presa in carico, vengono effettuati ulteriori controlli, più approfonditi, che possono richiedere qualche giorno. L’esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link “Consultazione esito” nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Anche qui l’esito può essere negativo (scarto), sospensione (servono ulteriori verifiche), oppure positivo. In quest’ultimo caso, viene contestualmente emesso il mandato di pagamento, oppure viene riconosciuto il credito d’imposta.
REDAZIONE PMI