Contributi a fondo perduto per Partite IVA: opzioni e aliquote nel Sostegni bis

Sostegni bis in Gazzetta: opzioni, aliquote, beneficiari, ristori automatici e scadenze di domanda per i contributi a fondo perduto alle Partite IVA.

Il Fondo Perduto alle Partite IVA del Decreto Sostegni bis entra nel vivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 73/2021, in vigore dal 26 maggio (qui il testo integrale in PDF). La misura è contenuta nel Titolo 1 del Decreto (Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi), all’Articolo 1. Al comma 1 si legge:

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Fondo perduto Sostegni bis: ristoro automatico

Tutti coloro che hanno già ricevuto il ristoro previsto dal primo decreto Sostegni, dl 41/2021, non devono fare nulla. Riceveranno automaticamente, sul conto corrente indicato in sede di precedente domanda, una somma analoga a quella del primo indennizzo. Nel caso in cui abbiamo scelto, con la prima domanda, di utilizzare la somma in credito d’imposta, anche il nuovo contributo sarà automaticamente riconosciuto in questa stessa forma. Per questo misura, sono stanziati 8 milioni di euro. Le condizioni sono le stesse del contributo erogato con il primo Decreto Sostegni.

Fondo perduto Sostegni bis: ristoro su domanda

C’è poi l’annunciata possibilità di chiedere il nuovo contributo in base alle perdite di fatturato non dell’intero 2020 sul 2019, ma del periodo primo aprile 2020 – 31 marzo 2021, quindi sugli ultimi 12 mesi circa. Al comma 5 dell’articolo 1 si introduce infatti il fondo perduto alternativo, ossia quello quantificato prendendo come base di calcolo per il calo di fatturato o dei corrispettivi (la media mensile)  il periodo 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, in base al quale si applicano anche aliquote differenti (maggiorate, dal 90% al 30%). Chi opta per questo contributo, si vedrà scomputato l’importo del ristoro automatico riconosciuto in base ai requisiti del comma 1, ossia quello analogo all’indennizzo di aprile.

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Termini e scadenze di domanda saranno indicati da un provvedimento attuativo di prossima emanazione. In questo caso, in pratica, bisogna presentare domanda (modalità definite dall’Agenzia delle Entrate).  L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. N.B.se a seguito della domanda di riconoscimento del contributo secondo questo metodo alternativo dovesse emergere un importo inferiore, l’Agenzia delle Entrate non darà seguito all’istanza e resterà valido il ristoro automatico pari a quello di aprile. Dunque, le imprese e le Partite IVA che hanno già ottenuto i ristori automatici riceveranno il conguaglio e se invece emerge una differenza in negativo (cioè, se il ristoro già riconosciuto in automatico sull’intero 2020 è superiore a quello riparametrato, chiesto con la nuova domanda), l’Agenzia delle Entrate scarta automaticamente la nuova richiesta, non prelevando la differenza.

I nuovi ammessi alla platea dei beneficiari

La scelta di questa opzione alternativa è motivata dalla volontà di annettere alla vecchia platea ulteriori 350mila soggetti rimasti. Possono infatti chiedere i nuovi ristori anche le attività che quest’anno non hanno ancora ricevuto indennizzi perchè rimasti esclusi per via dei requisiti. E’ il caso delle imprese che, facendo il calcolo sull’intero 2020, non avevano subito un calo di fatturato pari ad almeno il 30% sul 2019, mentre invece rientrano nel nuovo parametro prendendo come riferimento il periodo primo aprile 2020 31 marzo 2021 sui 12 mesi precedenti. Ebbene, per le attività che non hanno preso i precedenti indennizzi del dl 41/2020, il nuovo contributo a fondo perduto si calcola con aliquote diverse. Eccole:

  • 90%della differenza media mensile, per le attività con fatturato o compensi 2019 fino a 100mila euro,
  • 70%con fatturato 2019 da 100mila a 400mila euro,
  • 50%, con ricavi fra 400mila e 1 milione di euro,
  • 40%, fra 1 e 5 milioni di euro,
  • 30%fra 5 e 10 milioni di euro.

Resta la regole che esclude dal contributo al fondo perduto, in tutti i casi, le attività che nel 2019 hanno fatturato più di 10 milioni di euro. Le attività che invece hanno già preso gli indennizzi del primo decreto Sostegni, e chiedono quello nuovo parametrandolo al periodo aprile 2020-fine marzo 2021 sui 12 mesi precedenti, lo calcolano nello stesso modo di quello previsto dal Sostegni 1. Applicano, quindi, le seguenti aliquote:

  • 60%della differenza media mensile, per le attività con fatturato o compensi 2019 fino a 100mila euro,
  • 70%con fatturato 2019 da 100mila a 400mila euro,
  • 50%con ricavi fra 400mila e 1 milione di euro,
  • 40%fra 1 e 5 milioni di euro,
  • 30%fra 5 e 10 milioni di euro.

Per questo contributo, sono stanziati 3,4 miliardi di euro.

Contributo a fondo perduto su calo utile

Infine, al comma 16 e seguenti, viene introdotto un terzo contributo a fondo (sempre previa domanda, secondo i termini di un prossimo provvedimento attuativo) che però spetta solo:

a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale definita con decreto del Ministro dell’Economia:

alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

I contributi a fondo perduto per le Partite IVA, quindi, per i più penalizzati dalla crisi raddoppiano (con un ristoro subito ed uno a fine anno), mentre chi ha già avuto i ristori quest’anno può anche scegliere di non presentare domanda e ricevere in automatico il contributo con somma analoga, sul conto corrente indicato nella prima istanza. Se invece decide di riparametrarlo all’attuale periodo, presenta domanda e ottiene una sorta di conguaglio (nel senso che si scomputa la quota automatica erogata comunque).

Questo contributo è quindi parametrato sul calo dell’utile. Le imprese e le attività che hanno già ricevuto i precedenti contributi sopra riportati, sostanzialmente prenderanno un conguaglio (nel senso che il nuovo indennizzo si calcola comunque al netto di quanto già ristorato). Le imprese che invece non avranno ancora ricevuto nulla, potranno (avendone i requisiti) chiedere per intero questo nuovo ristoro. Che è calcolato non sulla perdita di fatturato ma sul calo dell’utile. Qui i tempi sono più lunghi, perché bisogna attendere i bilanci definitivi 2020 (sui quali si effettua il calcolo). E comunque, sono necessari i decreti attuativi del ministero dell’Economia, che fra le altre cose stabiliranno il requisito preciso (cioè il calo minimo dell’utile necessario per l’accesso al contributo) e le aliquote per il calcolo. Attenzione: questo contributo non è parametrato al calo medio mensile ma all’intera differenza fra il risultato d’esercizio 2020 e quello del 2019. Al quale si applicheranno le aliquote. Dal risultato bisognerà togliere quanto eventualmente già incassato a titolo di contributi a fondo perduto sul fatturato. Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domanda saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per questo contributo, sono previste risorse pari a 4 milioni di euro. In tutti i casi, i contributi non possono mai essere superiori a 150mila euro.

Per riassumere

In estrema sintesi, di seguito le regole dei nuovi contributi a fondo perduto.

  • Chi ha già preso i contributi del primo decreto Sostegnie vuole confermarli con periodo di riferimento su cui calcolarli, riceve automaticamente una somma analoga alla precedente senza dover presentare domanda.
  • Chi ha già preso i contributi del primo decreto e vuole riparametrarlialle nuove date, presenta domanda e riceve la differenza. Nel caso in cui la somma già incassata sia superiore a quella richiesta con la seconda domanda, non si procede al conguaglio a sfavore del contribuente.
  • Chi non ha preso i contributi del primo decretopuò chiedere quelli riparametrati al periodo primo aprile 2020 – 31 marzo 2021, applicando alla perdita di fatturato media mensile le nuove aliquote, più convenienti.
  • Chi non ha richiesto i contributi del primo decretopuò fare domanda fino al 28 maggio, e a quel punto riceverà automaticamente anche la somma prevista dal Sostegni bis.
  • Tutte le imprese, Partite IVA e Professionisticon i requisiti fissati dai decreti ministeriali potranno chiedere il nuovo contributo basato sul calo dell’utile.

REDAZIONE PMI