Contributo a fondo perduto al via: modello e domanda
Contributo a fondo perduto (Dl Rilancio): online modello di richiesta e istruzioni di compilazione, guida al bonus da scaricare, casi particolari, regole e scadenze per la domanda telematica dal 15 giugno.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di domanda con la guida operativa per richiedere il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio e destinato a imprese e Partite IVA economicamente danneggiate dall’emergenza Covid-19 e dal conseguente lockdown. La domanda va presentata dal 15 giugno al 24 agosto – anche tramite intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure apposita procedura web all’interno del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate accessibile dalla propria area riservata (accanto alla sezione per la Precompilata). Una guida online spiega poi tutti i dettagli, indica i potenziali beneficiari, illustra i casi particolari e chiarisce come effettuare il calcolo del contributo e richiederlo.
La domanda di contributo a fondo perduto
Il Bonus a fondo perduto può essere richiesto compilando la domanda e presentandola telematicamente a partire dal pomeriggio del 15 giugno e fino al 24 agosto 2020 (per gli eredi che proseguono l’attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è 25 giugno – 24 agosto).
- Compilazione. Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 quest’anno può essere presentata entro il 30 novembre, nella domanda occorre indicare la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi 2019. Bisogna poi indicare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e 2020. Questi importi devono essere inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018, diversamente l’importo sarà considerato pari a zero.
- Invio. A disposizione ci sono un software e il canaletelematico Entratel/Fisconline oppure una specifica procedura web, accessibile nella propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (credenziali Fiscoonline o Entratel, Spid, Cns). Ci si può avvalere di intermediari con delega al Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. N.B. Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, la domanda va presentata via PEC con firma digitale (allegando autocertificazione di regolarità antimafia).
Per ogni domanda, il sistema effettua due verifiche, relative ai controlli formali e sostanziali, il cui esito è comunicato con apposite ricevute telematiche (presa in carico e accoglimento/scarto). All’interno della procedura web nel portale “Fatture e Corrispettivi”, richiedente o intermediario delegato possono verificare in qualsiasi momento l’esito dell’istanza trasmessa. N.B. E’ possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce quelle precedenti, se quella inviata è stata scartata (magari perchè si sono commessi errori di compilazione) ma solo finché non si ottiene l’eventuale ricevuta di accoglimento. E’ possibile anche inviare un’istanza di rinuncia totale al contributo, anche successivamente al 13 agosto 2020.
Contestualmente all’accoglimento della domanda, l’Agenzia delle Entrate emette il mandato di pagamento con erogazione del contributo mediante accredito sul conto corrente dell’IBAN intestato o cointestato al richiedente.
A chi spetta il contributo
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle Partite IVA o dai titolari di reddito agrario in attività alla data di presentazione della domanda.
Sono quindi esclusi i soggetti con attività cessata, oltre a coloro che sono iscritti alle casse previdenziali private, agli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), ai chi fruisce del bonus professionisti e di quello per lavoratori dello spettacolo (entrambi introdotti dal Cura Italia), nonché gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
I requisiti per il Bonus
La guida delle Entrate spiega le condizioni per ottenere il contributo, in particolare due requisiti.
- Aver conseguito nel 2019 ricavi (art. 85 c. 1 lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54 c. 1 del TUIR) non superiori a 5 milioni di euro. Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa
riferimento al volume d’affari 2019. - Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione).
Eccezioni: se il soggetto ha avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato. Stessa cosa per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), o ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
Casi particolari: per i soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019 e con domicilio fiscale o sede operativa in Comune colpito da calamità in corso al 31 gennaio, se la differenza tra fatturato e corrispettivi è negativa, si deve moltiplicarla per la percentuale, se è pari a zero o positiva scatta il contributo minimo; per soggetti con inizio attività da scatta direttamente il contributo minimo.
Come si calcola il contributo
Alla differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e il valore corrispondente di aprile 2019 si applica una percentuale in base all’ammontare di ricavi e compensi 2019:
- 20% se non superano 400mila euro
- 15% se non superano 1 milione di euro
- 10% se non superano 5 milioni di euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione (imposte sui redditi e IRAP) e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Redazione PMI