Bonus affitto Dl Rilancio: istruzioni, requisiti e codice tributo
Bonus affitto per immobili non abitativi: codice tributo in F24, uso in compensazione o cessione, requisiti per imprese, autonomi ed enti non commerciali.
Imprese, autonomi ed enti non commerciali possono già utilizzare il bonus affitto d’azienda previsto dal Decreto Rilancio (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Con la Risoluzione n. 32/E, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6920” per la compensazione con modello F24 del credito d’imposta del 60% sul canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali e agricole. Disponibili anche le istruzioni fiscali, fornite con la Circolare n. 14/E assieme a requisiti, beneficiari (compresi forfetari ed enti non commerciali, del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale).
Il credito d’imposta riguarda i canoni versati per marzo, aprile e maggio 2020 – ma per le attività turistiche stagionali comprende il trimestre aprile, maggio e giugno (se pagato in anticipo, si scorpora e riparametra quando versato per le tre mensilità) – comprese le spese condominiali qualora siano parte integrante del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo, a prescindere dalla categoria catastale.
Beneficiari
Beneficia del credito d’imposta chi svolge attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, alberghi e agriturismi senza vincoli di fatturato, enti non commerciali (compreso terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, anche se l’attività commerciale non è prevalente), forfettari, aziende agricole e chi svolge attività alberghiera o agrituristica stagionale (per i canoni di aprile, maggio e giugno).
Requisiti
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, verificando il calo mese per mese (quindi il bonus può spettare anche solo per una mensilità o due, ad esempio). La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica mentre non è richiesto agli enti non commerciali con redditi 2019 fino a 5 milioni di euro, purché l’immobile in affitto abbia destinazione non abitativa e sia utilizzato per l’attività istituzionale.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta si usa in compensazione in dichiarazione dei redditi – modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con codice tributo “6920” – oppure può essere ceduto al locatore o al concedente (quindi anche in assenza di pagamento, fermo restando il pagamento della differenza dovuta) o anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, con possibilità di successiva cessione del credito per questi ultimi (le modalità attuative saranno definite in un provvedimento omnibus su tutte le misure fiscali per l’emergenza COVID-19).
di Redazione PMI.It