Liquidità Imprese diventa legge: nuovi bonus, prestiti da 30mila euro

Approvata in via definitiva la legge di conversione del dl Liquidità imprese, sale a 30mila euro il prestito alle PMI coperto al 100% dal fondo di garanzia: sintesi delle novità più rilevanti per le imprese.

Sale a 30mila euro il tetto ai prestiti alle PMI garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia e si allunga a dieci anni l’ammortamento, nuovo credito d’imposta per risarcire le imprese dalla mancata partecipazione alle fiere, imprenditori inclusi nella platea di aventi diritto alla proroga mutui prima casa, novità per il settore turismo: sono alcune delle principali novità inserite nella legge di conversione del decreto Liquidità Imprese, approvata in via definitiva dal Senato il 4 giugno senza ulteriori modifiche dopo quelle previste alla Camera. Sul testo il Governo ha messo la fiducia, sono stati 156 i voti favorevoli, 119 i contrari e nessun astenuto.

Vale la pena di sottolineare che il decreto è il primo, fra i molteplici provvedimenti presi dal Governo in questi mesi di emergenza Coronavirus, che viene discusso in Parlamento con un iter che apporta modifiche rispetto alla versione originaria del provvedimento approvato dal Governo.

Fra gli interventi più rilevanti, quello relativo ai prestiti garantiti al 100% dal fondo di Garanzia PMI (articolo 13, lettera m, del decreto 23/2020). Il tetto massimo del finanziamento sale a 30mila euro, dai precedenti 25mila, il periodo di restituzione delle rate si allunga a dieci anni (prima erano sei), restando fermo il preammortamento pari a 24 mesi (due anni). Semplificate le pratiche per ottenere il prestito: basta un’autocertificazione relativa al requisito di ricavi. Che, a sua volta, diventa più flessibile: il prestito non può superare il 25% del fatturato 2019 oppure il doppio della spesa salariale annua 2019.

Nuovo bonus al 30%, fino a un massimo di 60mila euro, per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza Coronavirus (articolo 12 bis). Tecnicamente, viene esteso a questa fattispecie il beneficio previsto dall’articolo 49 del decreto 34/2019 (il decreto Crescita dello scorso anno), che spetta quindi a PMI italiane esistenti alla data del primo gennaio 2019.

 Estesa anche agli imprenditori la possibilità di chiedere la sospensione per 18 mesi del mutuo prima casa, con una semplificazione di procedure che introduce il meccanismo del silenzio assenso Consap.

Ci sono nuove misure a favore del settore turismo, in assoluto fra i più colpiti dalla crisi: alberghi e stabilimenti termali possono rivalutare i beni d’impresa (esclusi gli immobili merce), nei due bilanci successivi all’esercizio in corso il 31 dicembre 2019 (articolo 6 bis). Sul maggior valore dei beni non sono dovute imposte, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.

La legge di conversione contiene anche altre disposizioni sulla rivalutazione dei beni d’impresa (che in base all’articolo 12 ter può essere effettuata nei bilanci dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

REDAZIONE PMI