Bonus bollette, affitti e sanificazione per le PMI
Sconto in bolletta energetica e crediti d'imposta al 60% per affitto di locali aziendali, adattamento locali, acquisto DPI e sanificazione ambienti di lavoro: agevolazioni nel decreto Rilancio per le PMI.
La misura più attesa, e che va maggiormente incontro alle richieste delle PMI, è quella relativa ai contribuiti a fondo perduto: ci sono però anche altre agevolazioni fiscali che consentono alle imprese di tagliare i costi sostenuti nei periodi di chiusura delle attività o della loro riduzione a causa del Coronavirus: sia i costi fissi (bollette, affitti), sia quelli legati alle nuove misure di sicurezza (sanificazione ambienti di lavoro). Vediamo nel dettaglio le misure su affitti, bollette e sanificazione previste dal dl Rilancio (dl 34/2020).
Bollette
E’ uno sconto che riguarda tutte le tipologie di imprese (piccole, medie, grandi) e in generale le utenze diverse da quelle domestiche. Contenuto nell’articolo 30 del dl Rilancio, prevede che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 venga ridotta la quota fissa delle bollette. In parole molto semplici, le PMI per questo trimestre pagheranno quasi solo l’energia che hanno effettivamente consumato. Nel dettaglio, vengono ridotte per il trimestre maggio-luglio 2020, le seguente voci in bolletta: trasporto e gestione del contatore, e oneri generali di sistema. Il risparmio deve essere parametrato al valore applicato nel primo trimestre per punto prelievo. Per le utenze con potenza superiore a 3,3 kw, la spesa delle due voci che vengono scontate non può superare quella che si otterrebbe applicando le tariffe del primo trimestre al volume di energia prelevata con un livello di potenza fissato convenzionalmente a 3 kw.
Affitti
Questa è un’agevolazione destinata alle PMI con fatturato o compensi 2019 fino a 5 milioni di euro, regolamentata dall’articolo 28 del decreto. E’ un credito d’imposta al 60% sull’affitto di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica, professionale per il trimestre marzo-maggio, oppure aprile – giugno (dipende dalla tipologia di attività).
La condizione è che l’impresa, o il lavoratore autonomo, abbia subito una riduzione di fatturato rispetto all’analogo trimestre 2019 pari al 50%. Spetta anche a enti non commerciali e terzo settore. L’agevolazione riguarda canoni di locazione o di leasing. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitti d’azienda, l’agevolazione scende al 30%. Attenzione: il tetto dei 5 milioni di fatturato non vale per alberghi e agriturismi, che hanno l’agevolazione indipendentemente dai ricavi 2019.
- Il credito d’imposta riguarda i mesi di marzo, aprile e maggio.
- Per le attività turistiche ricettive stagionali, si applica invece al trimestre aprile, maggio, giugno.
Si applica direttamente in dichiarazione dei redditi, oppure si utilizza in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento del canone non concorre alla formazione del reddito, anche ai fini IRAP.
Importante: il credito d’imposta previsto dal dl Rilancio non è cumulabile con l’analoga agevolazione sugli affitti di negozi e botteghe prevista dal Cura Italia (articolo 65 dl 18/2020) in relazione alle medesime spese. In pratica, i negozi che hanno già applicato il credito d’imposta del Cura Italia sul mese di marzo, potranno utilizzare la misura del dl Rilancio solo per i mesi di aprile e maggio.
Sanificazione aziende
Per i lavori che le aziende sono chiamate a sostenere per rispettare i nuovi protocolli di sicurezza Covid 19 ci sono due diversi crediti d’imposta, entrambi al 60%.
- Il primo (che richiede però un decreto attuativo del MiSE) fino a un tetto massimo di spesa pari a 80mila euro, utilizzabile da imprese, autonomi o enti del terzo settore che lavorano in luoghi aperti al pubblico. La platea dei beneficiari è definita nell‘allegato 1 dell’articolo 120del decreto Rilancio, e comprende fra gli altri alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, mense, cinema, teatri, musei, agenzie di viaggio, biglietterie). Il credito d’imposta è utilizzabile per tutti gli interventi che vengono effettuati sulla base delle prescrizioni anti Covid 19, compresi i lavori edilizi necessari per:
- rifacimento di spogliatoi e mense,
- realizzazione di spazi medici,
- ingressi e spazi comuni,
- acquisto di arredi di sicurezza,
- investimenti in attività innovative (come lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti).
- C’è un altro credito d’imposta, destinato a tutte le attivitàeconomiche e al terzo settore (quindi, non solo per i luoghi di lavoro aperti al pubblico), per l’acquisto di DPI (mascherine, dispositivi di protezione individuale) e per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti. E’ previsto dall‘articolo 125 del dl Rilancio, è sempre al 60%, il tetto di spesa è di 60mila euro. Interventi agevolabili:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
- normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Si utilizza in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione, i criteri verranno dettagliati da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
REDAZIONE PMI