Fatturazione elettronica: i soggetti esclusi

Guida ai soggetti esonerati dall’emissione obbligatoria della fattura elettronica e alla possibilità di optare comunque per l'e-fattura.

L’obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore ormai da diversi anni, prima solo per alcuni soggetti, poi via via la platea si è estesa. Ancora oggi esistono diversi soggetti esonerati da questo adempimento obbligatorio. Vediamo quali sono.

L’obbligo di fattura elettronica

Da giugno 2014 per le operazioni la fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) è obbligatoria da e verso la Pubblica Amministrazione (B2G), da luglio 2018 l’obbligo è stato esteso anche a subappaltatori e sub-contraenti e alle cessioni di carburanti, ad esclusione di quelle operate presso le stazioni di rifornimento, chiamate ad adeguarsi da gennaio 2019 insieme a tutti i professionisti e le aziende per ogni operazione B2B e B2C. Da settembre 2018 la fattura elettronica è obbligatoria anche per le operazioni in ambito Tax free Shopping.

Fattura elettronica: chi è esonerato

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica:

  • gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
  • i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime forfetario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  • i soggetti che erogano prestazioni sanitarie (medici, specialisti, ospedali, farmacie) inviando dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria(STS) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, che ancora per l’anno di imposta 2020 non devono e non possono scegliere questa opzione;
  • i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

E-Fattura come opzione

Per i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio l’e-fattura rimane una strada percorribile, ovvero possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018. Per i forfettari che emettano esclusivamente fatture elettroniche, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento venga ridotto di un anno, passando quindi da cinque a quattro. Quindi, le partite IVA in regime forfettario che emettono esclusivamente fattura elettronica possono ricevere avvisi di accertamento al massimo entro quattro anni.

di Redazione PMI.It