UE: regime IVA agevolato per piccole imprese

Semplificazioni e riduzione degli oneri IVA per le piccole imprese nella UE: nuove regole su regime di esenzione e commercio elettronico transfrontaliero.

Semplificazioni in vista in materia di IVA per le piccole imprese: una direttiva europea prevede che l’esenzione oggi applicabile ai soggetti nazionali si estenda alle imprese stabilite in altri Stati Membri. La ratio è quella di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole aziende creando un contesto fiscale che contribuisca alla crescita e all’efficienza degli scambi transfrontalieri.

Attenzione però: non si tratta di una novità imminente, ma di una direttiva che entrerà in vigore nel 2025.

La nuova direttiva

Prevede che un soggetto passivo IVA sottoposto al regime ordinario nel proprio Stato, nel caso in cui si avvalga della franchigia IVA per le piccole imprese in un altro Stato membro, abbia una detrazione dell’imposta versata a monte che rifletta un nesso con le cessioni e prestazioni soggette a imposta.

Quindi, se questi soggetti passivi (le PMI) effettuano, nel loro Stato membro, acquisti connessi con le cessioni e prestazioni esentate in altri Stati membri, non dovrebbe essere possibile alcuna detrazione dell’IVA versata a monte.

Attualmente, invece, il regime speciale per le piccole imprese consente solo una franchigia da concedere alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta.

Tale disposizione ha un impatto negativo su concorrenza e mercato interno. La norma vuole quindi evitare ulteriori distorsioni, consentendo la franchigia anche alle piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l’IVA.

Le piccole imprese possono beneficiare della franchigia unicamente se il loro volume d’affari annuo è inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l’IVA è dovuta. Gli Stati membri dovrebbero invece poter fissare, a livello nazionale, la soglia per la franchigia, fatta salva quella massima prevista dalla direttiva (85mila euro l’anno o il controvalore in moneta nazionale). A determinate condizioni, anche le piccole imprese che non superano tale soglia stabilite in altri Stati membri potranno beneficiare del regime semplificato, qualora il loro volume d’affari annuo totale in tutta l’UE non sia superiore a 100mila euro.

Gli Stati membri dovrebbero poter concedere ai soggetti passivi IVA il diritto di scegliere tra il regime generale dell’IVA e il regime speciale per le piccole imprese. L’applicazione della direttiva non dovrebbe comportare nuovi obblighi di registrazione o di comunicazione per le piccole imprese che si avvalgono della franchigia solo nello Stato membro di stabilimento.

Altre novità

Il consiglio UE ha anche adottato una serie di nuove norme volte ad agevolare l’individuazione delle frodi fiscali nelle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, che si applicheranno dal primo gennaio 2024. Prevedono l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento, di conservare la documentazione sui pagamenti transfrontalieri relativi al commercio elettronico, la raccolta armonizzata della documentazione da parte degli Stati membri, nel rispetto del diritto sulla privacy, e modifiche del regolamento sulla cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali per individuare le frodi e controllare il rispetto degli obblighi.

di Redazione PMI