Scontrino elettronico: quando basta la fattura cartacea
I contribuenti in regime forfettario che effettuano solo operazioni con fattura possono evitare lo scontrino elettronico ed emettere anche solo quella cartacea.
Non c’è obbligo di scontrino elettronico per le operazioni soggette a fattura elettronica: il chiarimento, atteso, arriva dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento (risoluzione 6/2020) che chiarisce una serie di dubbi relativi all’obbligo di scontrino elettronico entrato in vigore dallo scorso primo gennaio 2020. In particolare, vengono specificati tutti i casi in cui interviene l’esonero e le regole previste nel regime transitorio.
Innanzitutto, si legge nel provvedimento, non sussiste «obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del dpr 633/1972.
Attenzione: significa che anche la fattura cartacea, nei casi in cui è ammessa, può sostituire l’obbligo di scontrino elettronico. L’articolo 21 del sopra citato Testo Unico sull’IVA riguarda infatti l’emissione dell fattura, sia cartacea sia elettronica.
La risposta è di particolare importanza per i contribuenti in regime forfettario, che non sono obbligati a emettere fattura elettronica ma rientrano invece nell’obbligo di scontrino telematico. Nel caso in cui effettuino solo operazioni documentate da fattura, non è necessario che emettano lo scontrino elettronico. E, non essendo obbligati alla fattura elettronica, emettono solo documenti cartacei. In generale, le Entrate spiegano che la legge sulla memorizzazione elettronica dei corrispettivi non modifica le regole sulla fatturazione.
I contribuenti a partita IVA che svolgono le attività esonerate elencate nei decreti ministeriali dell’Economia del 10 maggio 2019 e del 24 dicembre 2019, restano esonerati dall’obbligo di scontrino elettronico.
Per quanto riguarda il periodo transitorio (senza sanzioni), che riguarda coloro i quali non hanno ancora un registratore di cassa telematico, devono comunque adempiere una serie di adempimenti da gennaio a giugno 2020:
- certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
- inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019;
- liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.
C’è infine una precisazione per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400mila euro, i quali sono tenuti allo scontrino elettronico già dal luglio 2019 e quindi non sono più nel semestre di transizione senza sanzioni: il Fisco ha inviato loro lettere di compliance segnalando eventuali anomalie, per consentire loro di fornire chiarimento oppure procedere alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
di Redazione PMI