Ritenuta su compensi: aliquote, calcolo e versamento

Guida alla ritenuta fiscale applicata ai compensi di professionisti, collaboratori e prestazioni di lavoro occasionale.

Trattenuta IRPEF effettuata sui compensi corrisposti da datori di lavoro, committenti e sostituti di imposta, la ritenuta fiscale si applica in genere nelle collaborazioni e nelle prestazioni occasionali. Può essere resa: a titolo di acconto sull’imposta dovuta dal percettore (vi rientrano le ritenute operate su compensi e altre somme che costituiscono reddito di lavoro dipendente, nonché quelle operate sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo); a titolo di imposta dovuta dal percettore (ne consegue l’esonero dagli obblighi strumentali di dichiarazione e versamento a saldo).

Su quali compensi si applica

Sono soggetti alla ritenuta i compensi corrisposti a qualunque titolo ad artisti e professionisti per:

  • prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale o sotto forma di partecipazione agli utili;
  • prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi;
  • assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • utili spettanti a promotori e soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dell’autore;
  • diritti per opere d’ingegno ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

NB: Per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, sono esclusi i compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e privati che non hanno a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Ritenuta collaborazioni

Per applicare la ritenuta nelle collaborazioni occasionali il compenso non può superare i 5mila euro nello stesso anno solare, superato il quale vi è obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Eccezione fanno i lavori relativi al diritto d’autore, ove la collaborazione non è soggetta a contributo INPS e si può superare il vincolo dei 5.000 euro lordi all’anno.

Il collaboratore produce notula al committente, che provvederà a pagare. Il modello di ricevuta, che il collaboratore firma e consegna, riporta:

  • data e numero della ricevuta
  • dati del collaboratore (CF, dati anagrafici)
  • dati del committente (CF, Partita Iva)
  • descrizione dell’attività prestata
  • importo del compenso lordo
  • importo della ritenuta d’acconto
  • importo netto (lordo – ritenuta d’acconto)

Calcolo ritenuta: base imponibile

Per calcolare la ritenuta si deve individuare la base imponibile. Le voci che vi rientrano sono:

  • compensi professionali
  • rimborsi per le spese di viaggio
  • vitto e alloggio
  • spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente.

Non concorrono alla formazione della base imponibile i contributi obbligatori, l’eventuale contributo per la cassa professionale, i rimborsi spese anticipati, purché non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano ben documentate.

Aliquote ritenuta

  • Lavoro autonomo e occasionale: ritenuta 20%
  • Lavoro autonomo e occasionale a non residenti: ritenuta 30%
  • Cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule e così via corrisposti a non residenti: ritenuta 30%.
  • Cessione diritti d’autore sopra i 35 anni:20% su base imponibile ridotta al 75%
  • Cessione diritti d’autore sotto i 35 anni: 20%su base imponibile ridotta al 60%
  • Assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere: ritenuta 20%
  • Associati in partecipazione che apportano solo lavoro: ritenuta 20%
  • Partecipazioni agli utili per contratti di associazione in partecipazione (solo lavoro): ritenuta 20%
  • Amministratori di condominio: ritenuta 20%

Versamento ritenuta

Spetta ai datori di lavoro (sostituti d’imposta) operare la ritenuta all’atto del pagamento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con l’obbligo di rivalsa. Le ritenute effettuate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento. Se la scadenza cade di sabato o giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di Partita IVA, utilizzando il codice tributo 1040.

Certificazione ritenute

Le ritenute corrisposte devono essere certificate con certificazione consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell’anno successivo:

  • ammontare complessivo di somme e valori corrisposti
  • ammontare di ritenute operate, detrazioni effettuate e contributi versati
  • eventuali altri dati non obbligatori come il contributo professionale o l’IVA.

di Redazione PMI