Ritenuta su compensi: aliquote, calcolo e versamento
Guida alla ritenuta fiscale applicata ai compensi di professionisti, collaboratori e prestazioni di lavoro occasionale.
Trattenuta IRPEF effettuata sui compensi corrisposti da datori di lavoro, committenti e sostituti di imposta, la ritenuta fiscale si applica in genere nelle collaborazioni e nelle prestazioni occasionali. Può essere resa: a titolo di acconto sull’imposta dovuta dal percettore (vi rientrano le ritenute operate su compensi e altre somme che costituiscono reddito di lavoro dipendente, nonché quelle operate sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo); a titolo di imposta dovuta dal percettore (ne consegue l’esonero dagli obblighi strumentali di dichiarazione e versamento a saldo).
Su quali compensi si applica
Sono soggetti alla ritenuta i compensi corrisposti a qualunque titolo ad artisti e professionisti per:
- prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale o sotto forma di partecipazione agli utili;
- prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi;
- assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- utili spettanti a promotori e soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dell’autore;
- diritti per opere d’ingegno ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
NB: Per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, sono esclusi i compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e privati che non hanno a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Ritenuta collaborazioni
Per applicare la ritenuta nelle collaborazioni occasionali il compenso non può superare i 5mila euro nello stesso anno solare, superato il quale vi è obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Eccezione fanno i lavori relativi al diritto d’autore, ove la collaborazione non è soggetta a contributo INPS e si può superare il vincolo dei 5.000 euro lordi all’anno.
Il collaboratore produce notula al committente, che provvederà a pagare. Il modello di ricevuta, che il collaboratore firma e consegna, riporta:
- data e numero della ricevuta
- dati del collaboratore (CF, dati anagrafici)
- dati del committente (CF, Partita Iva)
- descrizione dell’attività prestata
- importo del compenso lordo
- importo della ritenuta d’acconto
- importo netto (lordo – ritenuta d’acconto)
Calcolo ritenuta: base imponibile
Per calcolare la ritenuta si deve individuare la base imponibile. Le voci che vi rientrano sono:
- compensi professionali
- rimborsi per le spese di viaggio
- vitto e alloggio
- spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente.
Non concorrono alla formazione della base imponibile i contributi obbligatori, l’eventuale contributo per la cassa professionale, i rimborsi spese anticipati, purché non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano ben documentate.
Aliquote ritenuta
- Lavoro autonomo e occasionale: ritenuta 20%
- Lavoro autonomo e occasionale a non residenti: ritenuta 30%
- Cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule e così via corrisposti a non residenti: ritenuta 30%.
- Cessione diritti d’autore sopra i 35 anni:20% su base imponibile ridotta al 75%
- Cessione diritti d’autore sotto i 35 anni: 20%su base imponibile ridotta al 60%
- Assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere: ritenuta 20%
- Associati in partecipazione che apportano solo lavoro: ritenuta 20%
- Partecipazioni agli utili per contratti di associazione in partecipazione (solo lavoro): ritenuta 20%
- Amministratori di condominio: ritenuta 20%
Versamento ritenuta
Spetta ai datori di lavoro (sostituti d’imposta) operare la ritenuta all’atto del pagamento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con l’obbligo di rivalsa. Le ritenute effettuate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento. Se la scadenza cade di sabato o giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di Partita IVA, utilizzando il codice tributo 1040.
Certificazione ritenute
Le ritenute corrisposte devono essere certificate con certificazione consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell’anno successivo:
- ammontare complessivo di somme e valori corrisposti
- ammontare di ritenute operate, detrazioni effettuate e contributi versati
- eventuali altri dati non obbligatori come il contributo professionale o l’IVA.
di Redazione PMI