Forfettari 2020: occhio a redditi assimilati, premi e arretrati
Analisi del nuovo limite al reddito da lavoro dipendente imposto alle Partite IVA per l'accesso e la permanenza nel regime fiscale agevolato forfetario.
In base a quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio (articolo 1, comma 692 della legge 160/2019), tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati (articolo 50 del Tuir) percepiti fino al 12 gennaio 2020 rilevano ai fini fiscali tra quelli del 2019 e pertanto sono da considerarsi ai fini del tetto massimo di 30mila euro oltre il quale si fuoriesce dal regime forfettario (o non vi si può accedere), con la conseguente esclusione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva.
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Nuova causa di esclusione
In dettaglio, dal 2020, sono esclusi dal regime agevolato:
coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Il regime forfetario cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti di accesso o si verifica una causa di esclusione.
Principio di cassa
Per la verifica del tetto massimo di reddito da lavoro dipendente/assimilato ci si basa sul principio di cassa, cioè tenendo conto del reddito effettivamente percepito nell’anno precedente.
Dunque, per le retribuzioni arretrate l’importo corrispondente a una o più mensilità non incassate nel 2019 non sarà computato ai fini della verifica della soglia di 30mila euro. Di contro, in base al principio di cassa allargato, si considerano invece percepiti nel 2019 i redditi di lavoro dipendente il cui pagamento è stato effettuato entro il 12 gennaio dell’anno successivo, quindi del 2020.
Redditi assimilati
In base all’articolo 51 del Tuir, si considerano assimilate ai redditi da lavoro dipendente:
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Esempi. Rientrano in questa tipologia di reddito i compensi percepiti per l’attività di amministratore, sindaco o revisore (sempre che non siano riconducibili alla propria professione), nonché per le collaborazioni giornalistiche e le partecipazioni in veste di membro di commissione.
Producono reddito assimilato a lavoro dipendente anche le collaborazioni (non riconducibili alla propria specifica professione) senza vincolo di subordinazione se sussiste la continuità della prestazione e la periodicità della retribuzione.
Attenzione: anche l’assegno di mantenimento o la rendita vitalizia vengono considerati come redditi assimilati a quello da lavoro.
Arretrati e premi
Un capitolo a parte è quello dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva come i premi di produttività e quelli assoggettati a tassazione separata come gli arretrati.
Tecnicamente si tratta di redditi di lavoro dipendente, tuttavia hanno altresì natura occasionale, pertanto non è scontato che rilevino ai fini del computo. Di fatto, è auspicabile un chiarimento interpretativo in questo senso.
Tassazione
La flat tax in regime forfetario è pari al 5% per le nuove attività ed al 15% per le Partite IVA con meno di 65mila euro di compensi che rientrano nel regime fiscale agevolato (destinato a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni).
Nel caso di imprese familiari, la flat tax applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Dal reddito si possono poi dedurre i contributi previdenziali obbligatori, anche quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare a carico o senza esercizio del diritto di rivalsa. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
di Redazione PMI.It