Premi di produzione: regole di detassazione

Ai premi produttività si applica la detassazione solo se la maturazione è successiva alla stipula del contratto aziendale: i chiarimenti delle Entrate.

Rispondendo all’interpello n. 456/2019 sulla detassazione dei premi di produzione e di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali di cui all’art. 1 comma 182 e seguenti della L. 208/2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione si applica sul periodo in cui matura l’incremento di produttività, quindi l’imposta sostitutiva può essere applicata dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, qualora la maturazione del premio e la sua erogazione avvengano successivamente alla stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale.

Stiamo parlando dell’agevolazione che consiste nell’applicazione di un’imposta del 10%, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunale e regionale all’IRPEF, alle retribuzioni derivanti da premi di risultato per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione o per la partecipazione agli utili d’impresa. Ai premi vengono comunque applicati i contributi previdenziali ordinari che si applicano al resto dei redditi da lavoro dipendente.

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Premi produttività: chiarimenti del Fisco

Le Entrate richiamano alcuni documenti di prassi (le circolari 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E; risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E) per ricordare che la funzione incentivante della detassazione può ritenersi assolta qualora la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale. Questo significa anche che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura.

L’interpello presentato dall’azienda faceva riferimento a dei premi di risultato di ammontare variabile erogati ai dipendenti il cui riconoscimento è soggetto ad un rigoroso e puntuale processo di programmazione, monitoraggio e controllo. Il dubbio riguardava il fatto che fino al 2018 l’azienda aveva assoggettato le somme a tassazione ordinaria in quanto all’epoca non aderente ai requisiti previsti per l’agevolazione. Successivamente, con un accordo del 2 luglio 2018 sono stati definiti gli indicatori di riferimento dell’incremento di produttività e le regole concernenti il riconoscimento dei premi secondo quanto previsto dall’ articolo 1, commi da 182 a 190, della legge n. 208 del 2015.

Le Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro, chiariscono che qualora la misurazione degli indicatori rilevi, al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello del 30 giugno 2018, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare il 50% del premio di risultato del 2018. Pertanto, la società istante in sede di conguaglio 2020 potrà recuperare le maggiori ritenute operate sul 50% del totale del premio relativo all’anno 2018. Poi, per le annualità successive l’imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l’indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti e sia individuato in data antecedente l’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante.

Non viene invece dato rilievo ai fini dell’applicabità dell’agevolazione al fatto che gli indicatori di performance di stabilimento e quelli di area/dipartimento abbiano peso diverso, in quanto la strutturazione del premio di risultato è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l’azienda deve raggiungere.

di Redazione PMI.It