Reati tributari: confisca anche sulla prima casa
La confisca della prima casa del contribuente indebitato con l’Erario è legittima in caso di reati tributari secondo la Corte di Cassazione: la sentenza.
L’impignorabilità della prima casa vale per l’agente della riscossione, ma il sequestro preventivo di un immobile adibito ad abitazione principale, disposto nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari, è legittimo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n.45707/2019.
https://www.contaxinformatica.it/index.php/canon
Legge penale
Il caso riguardava una coppia di contribuenti indagati per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Con il ricorso presentato, i contribuenti lamentavano un’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 321 e 322 ter cod. proc. pen. in relazione all’art. 11 del Dgs. 74/2000 e 76 del D.P.R. 602/73, che esclude l’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore.
Il tribunale, secondo i ricorrenti, avrebbe erroneamente escluso l’operatività nel caso in esame della previsione di cui all’art. 76 del D.P.R. 602/73, laddove secondo la giurisprudenza di legittimità ove l’oggetto della simulata alienazione/ ritenuta integrante il reato di cui all’art. 11 del Dlgs 74/2000 / risulti essere – come nel caso di specie – un bene immobile avente le caratteristiche delineate dal predetto art. 76 non può ravvisarsi il reato in oggetto, trattandosi in tal caso di bene non sottoponibile ad azione esecutiva.
Impignorabilità della prima casa
I giudici della Terza sezione penale della Cassazione hanno ritenuto l’impugnazione dei ricorrenti inammissibile e confisca dell’immobile giuridicamente corretta, non trovando alcun ostacolo nella previsione di cui all’articolo 76 citato.
Viene quindi ribadito che il principio dell’impignorabilità della prima casa, ovvero le limitazioni imposte con il D. L. n. 69/2013, riguardano il solo agente della riscossione e sono limitate a specifiche ipotesi e condizioni, mente non hanno alcun effetto sulla misura cautelare reale imposta nel processo penale che ha, evidentemente, finalità del tutto diverse.
Beni oggetto di sequestro preventivo
I giudici chiariscono inoltre che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa, può essere applicato anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 244/2007 che ha esteso tale misura ai reati tributari, visto che il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento.
di Redazione PMI.It