Carta carburante aziendale senza invio telematico
Con le carte carburante non è necessaria la trasmissione telematica dei corrispettivi: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Non è soggetta all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, la società che, senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting, fornisca delle carte aziendali ai dipendenti del proprio gruppo per consentire la somministrazione di carburante. A patto però di provvedere alla loro annotazione nel relativo registro IVA.
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate nel rispondere all’interpello n. 412/2019.
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Carte carburante senza corrispettivi telematici
Nel caso esaminato dal Fisco, la società istante fornisce ai propri clienti soggetti passivi di imposta delle carte aziendali da utilizzare per il rifornimento di carburante, nell’ambito di un contratto di netting. L’attività di rifornimento avviene con due distinte operazioni: somministrazioni continuative da parte del gestore, che annota i corrispettivi nel registro, e somministrazioni continuative da parte dell’istante stesso ai titolari della carta aziendale, documentate sempre con fattura.
Quindi, l’istante chiedeva al Fisco se fosse sufficiente annotare i corrispettivi nel registro secondo le previsioni dell’articolo 24 Dpr n. 633/1972, senza la necessità di emettere fattura nei rapporti business to consumer, B2C, nel caso in cui intendesse fornire le carte in esame anche ai dipendenti del proprio gruppo societario che:
- ne facciano richiesta, attraverso la sottoscrizione di un apposito contrattodi somministrazione di carburanti, per l’utilizzo personale al di fuori dell’esercizio di imprese, arti e professioni (nei rapporti c.d. “business to consumer”, B2C);
- rilascino alle rispettive società di appartenenza apposita autorizzazione a trattenere dal cedolino paga i corrispettividovuti per i rifornimenti di carburante effettuati con l’utilizzo della carta aziendale (importi che le società di appartenenza, ove diverse dall’istante, le riverseranno).
L’Agenzia, richiamando la normativa di riferimento, chiarisce che:
- fino al 31 dicembre 2019, solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l’obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento delle Entrate del 28 maggio 2018 se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione viene meno in quanto escluso dall’articolo 1 del decreto del Mef del 10 maggio 2019;
- dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione.
Dunque nel caso specifico, nell’ipotesi di rifornimenti di carburante effettuati dai dipendenti del proprio gruppo con carta aziendale è sufficiente che i corrispettivi siano annotati in apposito registro, in linea con le previsioni del decreto IVA (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). La memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione.
di Redazione PMI.It