Scontrino elettronico ambulanti: come adeguarsi

Scatta anche per gli ambulanti, dal 2020 il nuovo obbligo di scontrino elettronico: tutto quello che c'è da sapere per non incorrere in sanzioni.

Il nuovo obbligo di scontrino elettronico previsto dall’articolo 17 del DL 119/2018 verrà esteso dal prossimo gennaio per tutte le attività di commercio al minuto e assimilate, anche per gli ambulanti (l’adempimento è già scattato dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro). Il riferimento normativo è l’articolo 22 del DPR 633/1972, che al comma 1, numero 4, comprende le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

Venditori ambulanti

La legge definisce “ambulanti” tutti i venditori o titolari di esercizi commerciali non ubicati in un luogo fisico fisso che svolgono la loro attività commerciale al dettaglio in aree pubbliche (strade, canali, piazze e ogni altra area destinata ad uso pubblico) e in forma itinerante, compresi  i piccoli produttori agricoli che vendono i loro prodotti nelle stesse modalità degli altri ambulanti, provvisti ove richiesto di apposita autorizzazione amministrativa.

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Ambulanti: come adeguarsi allo scontrino elettronico

Dunque anche i venditori ambulanti o “itineranti”, così come tutti i soggetti “che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Per farlo possono essere utilizzati gli strumenti gratuiti messi a disposizione dal Fisco che consentono sia di effettuare la memorizzazione che la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ovvero lo scontrino elettronico. I dati devono essere trasmessi entro 12 giorni dalla data di riferimento.

Per garantire la tracciabilità e inalterabilità dei dati trasmessi al Fisco, si possono utilizzare, in alternativa:

  • il registratore telematico(RT), fisso o portatile, fondamentalmente un registratore di cassa con capacità di connettersi a Internet, il cui acquisto/adattamento è incentivato con un credito d’imposta pari al 50% della spesa per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il vantaggio è di poter memorizzare i corrispettivi anche in assenza di connessione internet, necessaria soltanto al momento della chiusura di cassa per effettuare la trasmissione giornaliera.;
  • la procedura web gratuita, denominata documento commerciale online, reperibile sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, consigliata solitamente per operazioni meno numerose. Questa procedura richiede la connessione sempre attiva ed è utilizzabile anche su dispositivi mobili.

A fronte della nuova procedura, non sarà più necessario tenere il registro dei corrispettivi né conservare le copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti.

Sanzioni per gli inadempienti

Per gli inadempienti è prevista una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. In caso di recidiva (quattro violazioni in un quinquennio), è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Viene inoltre previsto un periodo transitorio di moratoria, fino a luglio 2020, per dare modo a tutti di adeguarsi alla nuova procedura.

Sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un utile vademecum per aiutare i soggetti coinvolti ad adeguarsi alla nuova normativa in tema di scontrini elettronici.

di Redazione PMI.It