Rimborso non spettante: è dichiarazione infedele

La Cassazione chiarisce: il credito IVA in dichiarazione rappresenta una violazione sanzionabile anche se il rimborso non viene chiesto.

Con l’ordinanza n. 20463/2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che, per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione fiscale deve essere sempre corretta e veritiera. In particolare, se nella dichiarazione IVA viene indicato un importo del credito non spettante si configura una violazione sostanziale e non meramente formale. Questo perché tale informazione errata ostacola le attività di controllo degli uffici.

 

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Dichiarazione con credito IVA non spettante

Nel caso esaminato, il contribuente aveva indicato in dichiarazione un credito IVA di cui non aveva diritto ad ottenere il rimborso, la CTR aveva escluso che ricorressero i presupposti per l’applicazione delle sanzioni rilevando che il contribuente, pur indicando il credito in dichiarazione, non lo aveva mai chiesto a rimborso né utilizzato in compensazione.

Di diverso avviso i giudici della Cassazione, che hanno dato ragione all’Amministrazione finanziaria precisando che, se nella dichiarazione fiscale viene indicato un credito IVA non spettante, si applica la sanzione di cui al quarto comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 471/1997, anche se questo credito, di fatto, non è stato utilizzato né chiesto a rimborso dall’interessato.

 

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Questo perché la disposizione in oggetto va a colpire e sanzionare la mera indicazione infedele resa nella dichiarazione, indipendentemente dal concreto utilizzo del credito in una delle forme consentite dall’ordinamento. Ciò, spiegano i giudici, non a tutela dell’interesse dell’Erario alla corretta percezione delle imposte doverosamente da corrispondersi, ma del diverso e autonomo interesse dell’Erario alla presentazione da parte del contribuente di dichiarazioni correttamente redatte e di contenuto fedele al vero, pena pregiudizio alla sua attività di controllo.

Se la violazione fosse stata formale la violazione non sarebbe stata punibile, in base al comma 5-bis dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997, secondo il quale:

Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

Per i giudici, però, l’esposizione del credito IVA non spettante integra una violazione sostanziale e non meramente formale, pregiudicando le attività di controllo fiscale, quindi la sanzione sopra citata è applicabile.

 

di Redazione PMI.It