Maturità 2020, prove d’esame: come si svolgono
L’organizzazione delle prove d’esame e la tipologia prevista sono state disciplinate, fino allo scorso anno scolastico, dal Decreto Legislativo n.62/2017, dove nell’art.17 si prevedono tre prove, nello specifico due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio.
Per il corrente anno scolastico, l’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 ha reso necessaria una sostanziale modifica in relazione alla tipologia e allo svolgimento delle prove d’esame.
Come chiarisce, infatti, l’art.16 comma1 dell’Ordinanza sull’Esame di Stato le prove d’esame, stabilite nel succitato art.17 del Decreto Legislativo 62/2017, “ sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente”
Finalità del colloquio d’esame: cosa deve dimostrare lo studente
Nel corso del colloquio d’esame, in base alle succitate disposizioni ministeriali, lo studente deve dimostrare quanto segue:
- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO
- c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.
Compiti della sottocommissione per lo svolgimento del colloquio d’esame
Prima di ogni giornata di colloquio la sottocommissione deve predisporre, per ogni studente che deve sostenere l’esame nella giornata, il materiale necessario per il suo svolgimento.
Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio
Il colloquio d’esame, sulla base di quanto stabilito nell’art.17 comma 1 dell’OM, si articola in cinque fasi fondamentali come di seguito indicato:
- a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie.
La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.
Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti.
Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati
- b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe
- c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 dell’OM
- d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi
- e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione d’esame
L’articolazione e la durata delle diverse fasi del colloquio deve essere equilibrata e deve avere una durata complessiva indicativa di 60 minuti.
Valutazione del colloquio
La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio.
di Giovanna Onnis